Condizioni generali di vendita

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita si applicano alla proposta di acquisto sottoscritta dal Cliente e ne costituiscono parte integrante.
1.2 La proposta di acquisto s’intenderà accettata e, conseguentemente il contratto si riterrà concluso, nel momento in cui la Direzione della Carpoint S.p.A. sottoscriverà la conferma della proposta o comunque ne darà esecuzione.
1.3 Qualsiasi modifica alle condizioni speciali e generali dovrà essere confermata per iscritto dalla Direzione della Carpoint S.p.A. Non si riconoscono, se non espressamente accettate dalla Direzione della Carpoint S.p.A., le condizioni indicate verbalmente o nelle lettere, fax, e-mail, ecc. da parte dell’Agente di vendita.
1.4 In caso di conflitto, le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali saranno considerate prevalenti sulle Condizioni Particolari.

ART. 2- DEPOSITO CAUZIONALE

2.1 Alla sottoscrizione della proposta di acquisto contenente le Condizioni Speciali di vendita, il Cliente versa, a garanzia degli obblighi assunti, una somma a titolo di deposito cauzionale, non produttivo di interessi, in misura non inferiore al 10% del prezzo totale.
2.2 L’importo versato a tale titolo verrà computato in conto prezzo all’atto del saldo finale da parte del Cliente.

ART. 3 – FINANZIAMENTO

3.1 Il Cliente che intenda corrispondere parte del prezzo convenuto mediante finanziamento, si impegna a compilare integralmente e a sottoscrivere una sola richiesta di finanziamento diretta ad Istituto finanziario indicato da Carpoint S.p.a.
3.2 La richiesta di finanziamento verrà inviata all’intermediario finanziario scelto dal Cliente per il tramite di Carpoint S.p.a.
3.3 Ove tale richiesta non venga accettata, il Cliente può recedere dal contratto ottenendo la restituzione del deposito, previa deduzione delle spese di istruttoria pagate all’intermediario finanziario che vengono predeterminate forfettariamente in € 300,00 (trecento,00).

ART. 4 – CONSEGNA E RITIRO DEL VEICOLO

4.1 Al di fuori dei casi in cui l’autoveicolo ordinato da consegnare sia in stock presso uno dei locali della Carpoint S.p.a, la consegna dell’autoveicolo avverrà, presso i locali di esercizio del venditore, entro 180 (centottanta,00) giorni dalla sottoscrizione della proposta di acquisto e in ogni caso solo successivamente al regolare adempimento del saldo del prezzo di acquisto nei termini di cui all’art. 4.3.
4.2 Tuttavia, in considerazione del fatto che la Carpoint S.p.A., per l’esecuzione della proposta di acquisto deve ordinare la produzione dell’autoveicolo al Costruttore e che tale produzione può essere ritardata da una serie di circostanze alla stessa non imputabili, viene pattuita la facoltà della Carpoint S.p.A. di prorogare la data di consegna fino a 60 giorni salvo il caso in cui l’autoveicolo ordinato sia di produzione extraeuropea per il quale la proroga potrà essere fino a 90 giorni. Detta proroga dovrà essere comunicata tempestivamente al Cliente a mezzo raccomandata a.r. o all’indirizzo email fornito all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto o alla relativa pec risultante dal Pubblico Registro Inipec.

4.3 Il Cliente è tenuto a corrispondere l’importo dovuto per il saldo del prezzo pattuito, entro e non oltre 10 giorni successivi al ricevimento del relativo invito della Carpoint S.p.A. In conseguenza del saldo, la Carpoint S.p.A. immatricolerà il veicolo per offrirne la consegna entro 14 giorni lavorativi dalla avvenuta immatricolazione.
4.4 Trascorso il termine di 10 giorni senza che il Cliente abbia provveduto a regolare il pagamento del prezzo pattuito, il contratto si intenderà risolto di diritto per inadempimento del Cliente. In questo caso, a titolo di risarcimento forfettario per gli oneri finanziari collegati all’immobilizzo dell’auto- veicolo, per i costi di immagazzinamento e manutenzione, nonché per il costo o il minor lucro collegato con la ricerca di un acquirente sostitutivo, il Cliente sarà obbligato a pagare una penale pari al 15% del prezzo pattuito, salvo il diritto di risarcimento al maggior danno, con espressa facoltà della Carpoint S.p.A. di trattenere a tale titolo la somma versata a titolo di deposito cauzionale di cui al punto 2.

4.5 L’autovettura consegnata al Cliente sarà considerata conforme a quanto da questi ordinato qualora, successivamente alla proposta di acquisto, al modello di Autovettura siano stati apportati:
a) miglioramenti costruttivi finalizzati al rafforzamento della sicurezza attiva e /o passiva, alla riduzione dei consumi, alla maggiore protezione dell’ambiente, al miglioramento delle prestazioni o, infine, all’abitabilità;

b) variazioni di design od allestimento relative ad elementi non essenziali (quali, in via esemplificativa e non limitativa gli arredi interni, la scelta di materiali più aggiornati o modifiche accessorie non essenziali).
4.6 Il Cliente prende atto che al momento della consegna l’autoveicolo ordinato potrà indicare una percorrenza iniziale che, comunque non potrà essere superiore a 200 km, dovuta all'effettuazione negli stabilimenti di produzione di test a campione su rulli, o all'esigenza di limitati spostamenti su strada ai fini della consegna all'acquirente.

ART. 5 - PERMUTA E CONSEGNA DEL VEICOLO USATO

5.1 In caso di permuta di un veicolo usato, l’Agente di vendita formula una valutazione di cui viene dato atto nella proposta di acquisto sottoscritta dal Cliente. Tale valutazione è da considerarsi indicativa perché condizionata alla successiva visione e conferma di valutazione da parte di uno dei Centri Assistenza della Carpoint S.p.A.
5.2 Qualora al momento della consegna dell’autoveicolo usato da permutare, una o più dotazioni presenti al momento della valutazione di cui al punto precedente, non sia fornita (a titolo esemplificativo: doppie chiavi, ruota di scorta etc.), sarà applicata una riduzione della valutazione di € 250,00 (duecentocinquanta,00) per ogni dotazione mancante, con conseguente obbligo per il Cliente di integrare la quota del prezzo di vendita ricorrendo ad altra forma di pagamento;

5.3 Qualora al momento della valutazione da parte del Centro Assistenza Carpoint S.p.A., il veicolo usato, proposto in permuta dal Cliente, venga stimato di valore inferiore rispetto a quello proposto dalla Carpoint S.p.A. nella proposta di acquisto, il Cliente potrà integrare la quota di prezzo mancante ricorrendo ad altra forma di pagamento.
5.4 Nel caso in cui il Cliente non accetti la valutazione da parte del Centro Assistenza Carpoint S.p.A., ovvero qualora il veicolo risulti avere subito danni che ne diminuiscano sensibilmente il valore commerciale e gli stessi non siano ritenuti convenientemente riparabili dal Centro Assistenza Carpoint S.p.A., la parte delle Condizioni Speciali di Vendita relativa alla permuta del veicolo usato perderà automaticamente efficacia, fermo restando l’efficacia del contratto di acquisto, con conseguente obbligo del Cliente di integrare la relativa quota del prezzo di vendita mancante ricorrendo ad altra forma di pagamento.

5.5 Ove tra la data di sottoscrizione del presente documento e quella dell’effettiva consegna del veicolo usato a Carpoint S.p.A. intercorrano più di 60 giorni, ferma restando la necessaria verifica per la conferma della valutazione da parte del Centro Assistenza prima della definitiva presa in carico del veicolo usato da parte della Carpoint S.p.A., la valutazione proposta dal Cliente e ricevuta dal funzionario di vendita in fase di sottoscrizione del presente documento sarà rivista ed aggiornata secondo la quotazione “EUROTAX BLU” del momento.

5.6 Costituisce causa di risoluzione espressa del contratto di permuta, ai sensi dell’art. 1456 c.c. a) la scoperta di vincoli o privilegi, anche di natura (09-21) Pag 1 di 2

fiscale e amministrativa; b) la presenza di vizi occulti ivi compreso l’accertamento di un kilometraggio diverso da quello dichiarato; c) la presenza di fermo amministrativo; d) la mancanza degli accessori d’uso e della documentazione di legge.
5.7 Qualora, per qualsiasi causa, dovesse risultare iscritto al PRA un Fermo amministrativo con data di efficacia anteriore a quella in cui sarà trascritta la vendita a favore della Carpoint S.p.A., il Cliente si assume qualsiasi responsabilità anche nell’ipotesi in cui l’autoveicolo da permutare sia intestato a terzi, e, per l’effetto si impegna a versare alla Carpoint S.p.A tutti gli importi da sostenere per la cancellazione del medesimo oltre le spese ammini- strative indipendentemente dalla possibilità di opporsi a quanto richiesto dalla p.a.;

5.8 Il Cliente, si assume, altresì, ogni responsabilità per infrazioni ai vigenti regolamenti stradali che risultassero essere state commesse nel periodo antecedente la consegna, anche nel caso in cui le stesse siano imputabili a terzi, impegnandosi a tenere indenne la Carpoint S.p.A da tutte le spese eventualmente sostenute e/o da sostenere ed a manlevarla da ogni pretesa di natura tributaria e amministrativa e nei confronti di soggetti che dovessero vantare qualsivoglia diritto in ragione della proprietà e/o dell’uso dell’autoveicolo sopra indicato, sino alla data e l’ora di consegna;

ART. 6 – GARANZIA AUTOVEICOLO

6.1 La Carpoint S.p.A. garantisce che l’autovettura verrà consegnata esente da difetti di conformità.
6.2. La garanzia di conformità inizia a decorrere dalla consegna del veicolo al Cliente ed avrà la validità di 2 (due) anni. Detta garanzia è dettagliata- mente disciplinata dal Manuale denominato “Programma di Manutenzione e Garanzia Ford” fornito al Cliente in occasione della consegna del Veicolo. 6.3 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 128 e seguenti del D.lgs. 206/2005 qualora il Cliente si configuri come consumatore, ai fini dell’operatività della garanzia, dovrà denunciare i difetti di conformità entro il termine di 2 (due) mesi dalla data in cui li ha scoperti e potrà agire nei confronti del venditore entro il termine prescrizionale previsto dal Codice del Consumo. Qualora, invece, il Cliente non sia qualificabile come consumatore, ai fini dell’opera- tività della garanzia, dovrà denunciare i difetti di conformità entro il termine di 8 (otto) giorni dalla data in cui li ha scoperti ai sensi e per gli effetti degli artt.li 1490 e ss. Codice civile.
6.4 Qualora l’autoveicolo oggetto di fornitura da parte di Carpoint S.p.A. è un usato, il venditore ed il Cliente, dopo aver ispezionato l’autoveicolo ed aver controllato la documentazione ad esso relativa, si danno espressamente e reciprocamente atto che lo stesso è conforme allo stato d’uso ed alle caratteristiche analiticamente e precisamente indicate e descritte nella scheda tecnica di stato d’uso sottoscritta dal Cliente per presa visione, conoscenza ed accettazione e da intendersi parte integrante del contratto concluso.
6.5 La garanzia di conformità per l’autoveicolo usato avrà la validità di 1 anno e sarà esclusa nel caso in cui, dopo la consegna al Cliente:
a) il veicolo non sia stato sottoposto ad una regolare manutenzione e/o non sia stato sottoposto a manutenzione obbligatoria secondo le indicazioni della casa costruttrice;
b) il veicolo sia stato sottoposto ad operazioni di riparazione e manutenzione effettuate presso officine diverse da quelle della Carpoint S.p.A.
c) il veicolo abbia subito modifiche non previste dal produttore;
d) in tutti i casi in cui il veicolo non sia stato usato per le finalità e/o nelle condizioni a cui sarebbe abitualmente adibito un bene del medesimo tipo; 6.6 In ogni caso, la garanzia resta esclusa: in caso di deterioramento derivante dalla normale ed ordinaria usura delle parti meccaniche e elettroniche; relativamente agli elementi dell’autoveicolo che sono stati oggetto di una trasformazione nonché per le conseguenze (deterioramento, usura prematura, alterazioni, ecc... ) della trasformazione stessa sugli altri pezzi o organi dell’autoveicolo stesso; in caso di utilizzo di carburante alterato o non conforme alle specifiche tecniche previste; in caso di montaggio di accessori non omologati dal produttore ovvero di montaggio di accessori omologati ma installati senza rispettare le prescrizioni del produttore.

ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.1 Il Cliente ha il diritto di risolvere il presente contratto in caso di mancato rispetto dei termini di consegna di cui al precedente art. 4.1 e 4.2, inviando apposita comunicazione al venditore a mezzo raccomandata a.r., entro i 20 (venti) giorni successivi al ritardo. In difetto del rispetto dei suddetti termini e modalità, l’eventuale ritardo si intenderà tollerato.
7.2 Nel caso in cui il Cliente abbia esercitato il diritto di recesso secondo termini e modalità di cui al punto precedente, avrà diritto a vedersi restituire il deposito cauzionale, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa lettera raccomandata di risoluzione da parte del venditore.

ART. 8 - DIRITTO DI RECESSO

8.1 La Carpoint S.p.A., riconosce al Cliente la possibilità di recedere, per qualunque motivo, dalla proposta di acquisto entro 10 giorni dalla sua sotto- scrizione mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A titolo di corrispettivo ex art. 1373 c.c. del recesso esercitato, la Carpoint S.p.A. avrà diritto a trattenere la somma versata dal Cliente a titolo di deposito cauzionale.
8.2 Qualora la proposta di acquisto sia stata sottoscritta fuori dai locali commerciali della Carpoint S.p.A., ovvero in caso di contratto a distanza, a condizione che il Cliente sia una persona fisica che agisca per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale professionale eventualmente svolta, il Cliente ha diritto di recedere dalla proposta di acquisto, senza indicarne le ragioni, entro il termine di 14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della proposta stessa dandone comunicazione a mezzo raccomandata a.r. presso la sede legale della Carpoint S.p.A. sita in Via Pontina, 343 – 00128 Roma. In tale caso, al Cliente verrà restituito, senza indebito ritardo, il deposito cauzionale dallo stesso versato.

ART. 9 - TASSE, IMPOSTE, ASSICURAZIONE

9.1 L’assicurazione obbligatoria contro i rischi della responsabilità civile a cui sono subordinati per legge tutti gli autoveicoli in circolazione, dovrà essere stipulata a cura e spese del Cliente. Sono a carico di quest’ultimo tutti gli oneri e le formalità amministrative presenti e future, relative al possesso, alla circolazione ed alla vendita dell’autoveicolo.
9.2 In caso di variazione di aliquote IVA, di diritti e tasse relativi all’immatricolazione e/o trascrizione, il prezzo pattuito nella proposta di acquisto sottoscritta dal Cliente sarà corrispondentemente variato.

ART. 10- AUTONOMIA DELLA CARPOINT S.P.A. – ASSENZA DEL POTERE DI RAPPRESENTARE FORD

10.1 Nonostante l’uso del marchio “Ford” e della denominazione di “Ford Partner”, la Carpoint S.p.A. nell’esercizio della propria attività di impresa, opera in assoluta autonomia, con piena assunzione dei rischi e con l’uso di mezzi propri, acquistando e rivendendo veicoli in nome e per conto proprio. Pertanto, la Carpoint S.p.A. ha alcun potere di rappresentare e/o assumere obbligazioni in nome o anche solo per conto della Ford Italia S.p.A. né tanto meno delle società del Gruppo Ford.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

12.1 Per tutte le controversie concernenti l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto, o comunque da esso derivanti e/o ad esso connesse, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma. Qualora il Cliente abbia qualità di “consumatore”, il Foro competente è quello di legge.